Descrizione
E' tenuto al pagamento della tassa chi occupa oppure conduce locali ed aree ubicati nel
territorio del Comune di Como, a qualsiasi uso destinati.
A tal fine è necessario denunciare, entro il 20 gennaio di ogni anno, le nuove
conduzioni/occupazioni ed eventuali variazioni:
· cambiamento di abitazione entro la città (denuncia di variazione);
· trasferimento in altro Comune (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal
ruolo della tassa;
· ogni differenza nella metratura, a suo tempo indicata, dei locali occupati;
· eventuale cambio di intestazione della cartella esattoriale (volturazione);
la variazione del numero degli occupanti da 1 a più persone o viceversa, solo al fine della
riduzione, se prevista.
Presentazione delle denunce
Devono essere presentate o spedite (anche via fax o e-mail, oltre che per posta) con le seguenti
modalità:
· Denuncia per l'applicazione della tassa (nuova occupazione/conduzione) o di variazione
qualora la variazione sia presupposto di un aumento della tassa: va presentata entro il 20 gennaio
di ogni anno (oltre tale data si incorre in violazione per tardiva presentazione). L'applicazione o
l'aumento della tassa parte dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato il
fatto, con relativo recupero delle somme dovute.
· Denuncia di cessazione o di variazione qualora la variazione sia presupposto di una
riduzione della tassa (esclusa quella per "l'unico occupante"): la cessazione o la riduzione della
tassa viene applicata dal bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia, è pertanto
opportuno presentarla al verificarsi delle rispettive condizioni per non continuare a pagare
tributi non dovuti.
· Riduzione tariffaria per "l'unico occupante": è applicata previa richiesta da parte del
contribuente, che deve compilare apposito modulo presso l'Ufficio, ed ha effetto dall'anno
successivo.
Violazioni e relative sanzioni
· per omessa presentazione della denuncia originaria (nuova occupazione/conduzione) o di
variazione:
- dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta
· per denuncia originaria o di variazione infedele o incompleta:
- dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta
· per denuncia tardiva, in base al nuovo articolo 14 bis del Regolamento Generale delle
Entrate, approvato con deliberazione Consiliare n. 13 del 23 febbraio 2004, il termine per il
perfezionamento del ravvedimento operoso è la presentazione della prescritta denuncia di
iscrizione, nei modi del tributo di cui trattasi, entro due anni dal termine. La regolarizzazione,
come sopra evidenziata consente di beneficiare della riduzione ad 1/5 delle sanzioni del 30%
previste dall'art. 13 del D. L.vo 471/97 per i pagamenti tardivi.
· per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa:
- da euro 25,82 a euro 77,47
· per mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73,
comma 3 bis, del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la mancata
restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o
compilazione incompleta o infedele:
- da euro 25,82 a euro 51,64
Sulle somme dovute a titolo di tributo, in conseguenza delle violazioni di cui sopra, si
applicano interessi legali, attualmente pari al 2,5%, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti
inesigibili e fino alla data della presentazione della denuncia ovvero dall'emissione del
provvedimento di omessa denuncia, maturati giorno per giorno.
Qualora non venga presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di
accertamento, si perfezionerà l'adesione all'avviso di accertamento in parola con conseguente
applicazione della riduzione ad un 1/4 della sanzione.
Documentazione da presentare
·
Per l'applicazione della tassa
1. Denuncia su modulo prestampato in cui vanno indicate le generalità del contribuente
(compreso il codice fiscale), la descrizione e la metratura dei locali. La metratura da
calcolare si riferisce ai metri quadrati calpestabili, compresi cantina e garage (per intero),
escluse le terrazze salvo quelle chiuse a veranda.
2. Le ditte o società potranno presentare, inoltre, una visura della CCIAA.
·
Per la cancellazione dal ruolo
1. Denuncia di cessazione su modulo prestampato.
Si intende per cessazione la formale denuncia di disdetta dall'occupazione dei locali a
seguito di emigrazione, decesso del contribuente, trasferimento di una persona presso un nucleo
familiare già contribuente o indisponibilità di locali tenuti a disposizione (seconde case).
La cessazione si accetta solo quando l'interessato dichiara di aver già provveduto a liberare
i locali da qualsiasi mobilio e suppellettili nonchè della disdetta dei contratti di allacciamento
delle utenze primarie (luce e gas). La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione dei
locali, dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui è stata presentata all'Ufficio Tributi, la denuncia della cessazione
debitamente accertata.
Non sono ritenute valide al fine della cessazione le denunce anagrafiche del cambio di
residenza, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali, in osservanza di altre
disposizioni.
·
Per variazioni nella metratura a suo tempo indicata
1. Denuncia di variazione su modulo prestampato
·
Per cambio di intestazione della cartella esattoriale (voltura)
1. Denuncia su modulo prestampato
2. Le ditte o società potranno presentare, inoltre, una visura della CCIAA.
·
Per variazione del numero degli occupanti da 1 a più persone o viceversa
1. Denuncia su modulo prestampato.
Quanto costa
Le tariffe variano in funzione della destinazione d'uso e delle dimensioni dei locali (vd.
Regolamento comunale alla voce “regolamenti comunali”).
Sgravi
Lo sgravio del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui viene data comunicazione mediante denuncia di cessazione.