Imposta Comunale sugli Immobili

L'ICI sulla prima casa (intesa come casa di abitazione principale) e relative pertinenze e' stata abolita dal d.l.93 del 27/5/08 (convertito nella legge 126/08) con effetto immediato. Fanno eccezione gli immobili di categoria A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli) , per i quali continuano comunque ad essere valide le riduzioni previste dai regolamenti comunali. 
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria diversa dalle suddette, quindi, L'ICI puo' non essere piu' pagata dal 2008 (compreso). 
Si vedano i dettagli sull'esenzione piu' avanti.

COS'E'

L'ICI, imposta comunale sugli immobili, e' una tassa che grava sul "possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa".
L'Ici e gestita dai singoli Comuni attraverso appositi regolamenti, con ampia facolta' di decisione riguardo all'entita' dell'imposta, le modalita' di pagamento, le esenzioni, etc.etc.

CHI DEVE PAGARE
Sono tenuti al pagamento, anche se non hanno residenza o sede legale, amministrativa e di lavoro nel territorio dello Stato:
- il proprietario del fabbricato, dell'area edificabile o del terreno agricolo
ovvero
- il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili predetti;
- il titolare del diritto d'enfiteusi (godere un fondo altrui con l'obbligo di apportarvi migliorie e di corrispondere un canone in denaro o in natura) o di superficie.

nei seguenti casi particolari, deve pagare:
- il locatario, se sull'immobile vi e' una locazione finanziaria (leasing);
- il locatore (di solito il proprietario), se l'immobile e' dato in affitto;
- il comodante (di solito il proprietario), se l'immobile e' dato in comodato d'uso;
- il coniuge separato che ha dovuto lasciare la casa all'altro (a cui sono stati affidati i figli) per la parte di proprieta' (*);
- il coniuge superstite, con diritto di abitazione;
- il socio di cooperativa edilizia;
- l'assegnatario di alloggio Iacp (**);
- il soggetto che ha acquistato l'immobile nell'anno in corso.

(*) Cio' a seguito della sentenza di Cassazione n.6192 del 16/3/07 che ha precisato che l'assegnazione stabilita dal giudice di separazione non costituisce diritto reale di godimento. Ovviamente se il coniuge a cui e' stata assegnata la casa ne e' anche comproprietario dovrà pagare comunque l'ICI sulla propria quota. Questo orientamento e' anche confermato dalla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5/DPF del 18/10/07;

(**) la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5/DPF del 18/10/07 ha chiarito in ogni caso che sono esenti dal pagamento dell'ICI gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto. La base di tale principio e' la sentenza di Cassazione n.654/2005, che ha stabilito che in capo all'assegnatario non nasce un diritto reale di godimento, presupposto dell'applicazione dell'ICI.



QUANTO PAGARE
 
·         per i fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno in corso deve essere sempre rivalutata del 5%, mentre per gli immobili di Cat. B dal 3.10.2006 la rendita deve essere rivalutata del 40% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente al 1997) e deve poi essere moltiplicata per i seguenti  coefficienti:

- 140 per fabbricati di categoria B (collegi, convitti, ecc.) con decorrenza 3.10.2006
- 100 per le categorie A, C (escluse A/10 e C/1)
-   50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese)
-   34 per la categoria C/1;
·         per i fabbricati Cat. D privi di rendita catastale posseduti da società o imprese il valore contabile (di libro) va adeguato annualmente con apposito coefficiente stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze 14/3/2011 (G.U. n. 75 del 01/04/2011), I coefficienti di rivalutazione per il 2010 e 2011 sono i seguenti:  2011 = 1,02  ovvero  2010 = 1,04

  ·         per i terreni agricoli, il reddito dominicale risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25%, va     moltiplicato per 75;

·         per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno in corso,     determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (Vedi norma regolamentare e valori di riferimento per aree edificabili)

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando alla stessa l'aliquota prevista per la fattispecie dell'immobile provvedendo eventualmente, nel caso in cui se ne avesse diritto, ad operare la detrazione d'imposta).
 
ALIQUOTA ICI 2011
 
ALIQUOTA ORDINARIA
5.50 per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
5.00 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
€ 150.00



 


 
Note:
- il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore.
- La rendita catastale, o il reddito dominicale, sono quelli in vigore dal 1 gennaio dell'anno di imposizione.
- Il risultato cosi' ottenuto rappresenta l'ICI dovuta per un anno. Se la durata del possesso e' inferiore, il totale va diviso per 12 e poi moltiplicato per i mesi di possesso.
- dal 2007, per effetto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria, non e' piu' possibile riferirsi a rendite presunte (ovvero attribuite a fabbricati similari) per determinare il valore di fabbricati non accatastati. Il metodo e' stato considerato ormai obsoleto sia per effetto dell'introduzione delle procedure di accertamento e notifica delle rendite (introdotte dalla legge 311/94, vedi la parte dedicata all'accertamento) sia per l'introduzione dei nuovi sistemi di comunicazione telematica dei dati ai catasti (iscrizioni e denunce di variazione tramite il software Docfa).

ESENZIONI E RIDUZIONI
(art. 7 Regolamento)
 

Sono esenti dall'imposta:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente al compiti istituzionali;
 
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;   
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
 
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Dal 2008, per effetto del d.l. 93/2008, e' prevista l'esenzione dall'imposta dell'immobile adibito ad abitazione principale, comprese anche le relative pertinenze (garage, posto auto, etc.). 

In caso di comproprieta', puo' usufruire dell'esenzione solo chi ha adibito la casa ad abitazione principale. Gli altri devono continuare a pagare l'ICI sulla propria quota di possesso.


Attenzione! NON godono dell'esenzione le unita' immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli), per le quali continua ad applicarsi la detrazione per "abitazione principale" prevista dal regolamento comunale che la fissa € 150,00 .


 
 
Altri casi di riduzione o esenzione:   
(Art. 8 Riduzione e detrazione dell'imposta)

L'imposta è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per i fabbricati considerati fatiscenti che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (1).
L'inagibilità, inabitabiltà o fatiscenza è accertata dall'ufficio tecnico comunale, a seguito di specifica domanda debitamente documentata, con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 rispetto a quanto previsto nel periodo precedente.
Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità e di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.


CHI PAGA, SUDDIVISIONI
Possono distinguersi diversi casi:
-Unico proprietario di abitazione principale:
Se il possesso avesse avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in corso, bisogna applicare all'Ici annua la detrazione per l'abitazione principale deliberata dal Comune.
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, occorre dividere l'Ici annua per 12 e moltiplicare il risultato per i mesi di possesso. Si ricorda che per fare 1 mese occorrono almeno 15 giorni. Anche la detrazione per l'abitazione principale va rapportata al periodo di possesso calcolato in mesi.
-Unico proprietario di altri immobili:
se si e' proprietari dal 1 gennaio, si moltiplica la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune e si ottiene l'Ici per tutto l'anno in corso.
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, occorre dividere l'Ici annua per 12 e moltiplicare il risultato per i mesi di possesso. Per fare 1 mese occorrono almeno 15 giorni di possesso.
-Piu' proprietari di abitazione principale:
se i proprietari sono 2 o piu', ed il possesso ha avuto inizio dal 1 gennaio, l'Ici annua va suddivisa in proporzione alle quote di possesso.
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, l'Ici di spettanza su base annua va divisa per 12 e moltiplicata per i mesi di possesso.
All'Ici cosi' calcolata va applicata la detrazione per l'abitazione principale stabilita dal Comune, suddividendola in parti uguali (la percentuale di possesso non ha rilevanza) fra tutti i proprietari che usano l'immobile come abitazione principale, e va rapportata al periodo di possesso calcolato in mesi.
- Piu' proprietari di altri immobili:
L'Ici annua, calcolata moltiplicando la base imponibile per l'aliquota stabilita dal Comune, va suddivisa secondo le quote di possesso.
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, l'Ici di spettanza su base annua si divide per 12 e si moltiplica per i mesi di possesso.

Nei casi diversi dall'abitazione:
- terreni agricoli ubicati nello stesso comune:
si moltiplica la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune e si ottiene l'Ici dovuta per l'intero anno. La suddivisione della tassa, e delle eventuali riduzioni, tra piu' proprietari avviene in base alle quote.
- terreni agricoli ubicati in piu' comuni ma collegati tra loro:
si assume il valore complessivo dei terreni stessi e l'intera imposta si sconta nel comune ove vi e' l'estensione prevalente; La suddivisione della tassa, e delle eventuali riduzioni, tra piu' proprietari avviene in base alle quote.
- terreni agricoli ubicati in piu' comuni e non collegati tra loro (o comunque non considerabili come unica entità):
l'imposta va liquidata separatamente in favore di ciascuna amministrazione per il valore che i terreni medesimi hanno nei singoli comuni. Analogamente l'importo delle detrazioni e riduzioni deve essere ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e rapportato sia al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte per godere dell'agevolazione, sia alle quote di possesso se vi sono piu' proprietari.

QUANDO E COME PAGARE
L'ICI può' essere versata in due rate:
- la prima deve essere pagata entro il 16 Giugno di ogni anno (*) ed e' pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno.
- la seconda rata, da versarsi tra il 1° ed il 16 Dicembre di ogni anno (*).

Volendo l'importo puo' anche essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto (16 Giugno).

Modi di pagamento:

* con modello F24, presso la banca o la posta
* conto corrente postale n. 62529664 intestato a : Comune di Pellio Intelvi, servizio tesoreria ICI.