COMUNE DI PELLIO INTELVI
Provincia di Como
REGOLAMENTO
ACCERTAMENTO CON
ADESIONE
ART. 1
Introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesioni
Il Comune per l’instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti
improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo
del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l’istituto dell’accertamento con
adesione:
L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione
del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs 16/06/1997 n. 218 e secondo le
disposizioni seguenti.
ART. 2
Ambito di applicazione
La definizione in contraddittorio con il contribuente è
limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente
all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo
degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il
soddisfacimento dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nel confronti di tutti i
coobbligati.
Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia
concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal
campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle
quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
In sede di contraddittorio l’ufficio deve compiere una attenta
valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli
elementi posti a base dell’accertamento nonché degli oneri e dei rischio di soccombenza di un
eventuale ricorso.
In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell’ufficio di rimuovere
nell’esercizio dell’autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
ART. 3
Attivazione del procedimento per la definizione
Il procedimento per la definizione può essere attivato:
a)
a cura dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
b)
su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di
accertamento.
Art. 4
Procedimento ad iniziativa dell’ufficio
L’ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l’i
nstaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della
notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da
comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l’indicazione della fattispecie
tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per
definire l’accertamento con adesione.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti
e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che
il comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento può rivolgere ai
contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione
dell’accertamento con adesione.
La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’i
nvito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile così come l’a
ttivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di
obbligatorietà.
La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia
aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’a
vviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un
ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.
ART. 5
Procedimento ad iniziativa del contribuente
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di
accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, può formulare, anteriormente all’i
mpugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di
accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di
definizione.
La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere per un
periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza sia i termini per l’impugnazione sia
quelli di pagamento del tributo.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’U
fficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l’invio a comparire.
ART. 6
Invito a comparire per definire l’accertamento
La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’i
nvito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal
contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in
considerazione solo se avanzate entro tale data.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’e
ventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato
atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
ART. 7
Atto di accertamento con adesione
A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga
concordato con il contribuente, l’ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con
adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal
Responsabile del tributo.
Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione
su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la
liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della
definizione.
ART 8
Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla
redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’a
tto stesso.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire
all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento della
quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al
contribuente stesso.
Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs
507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l’unica forma possibile di
riscossione è tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione
pecuniaria ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si
considera così perfezionata.
E’ ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma
rateale con un massimo di otto rate, quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire.
ART. 9
Effetti della definizione
Il perfezionamento, dell’atto di adesione comporta la definizione del
rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione
non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’u
fficio.
L’intervenuta definizione non esclude la possibilità per l’ufficio di
procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e
nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del
procederne accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in
possesso alla data medesima.
Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di
accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
ART. 10
Riduzione della sanzione
A seguito della definizione, le sanzioni per le
violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di
un quarto del minimo previsto dalla legge.
Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di
accertamento,
le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quanto se il contribuente non proponga ricorso
contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il
termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo
la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte dei
contribuenti così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio
all’accertamento del comune rendono inapplicabile l’anzidetta riduzione